Nuovi chiarimenti interpretativi da parte del Ministero del Lavoro in collaborazione con Inps, Inail, Inl e Anpal, con la pubblicazione della circolare 6.06.2022, n. 12 per l’apprendistato di primo livello.
A seguito di una collaborazione tra le parti sociali e gli enti Inps, Inail, Inl ed Anpal è stato emanato un vademecum contenente alcuni importanti chiarimenti sul contratto di apprendistato di primo livello. È la circolare 6.06.2022, n. 12 del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a riportare le linee guida di quanto concordato tra le parti che hanno scelto di dare maggiore importanza ad aspetti come il piano formativo, le tutele, la valutazione finale e la certificazione delle competenze acquisite al termine del contratto in oggetto.
Anzitutto ricordiamo che questa tipologia contrattuale definita anche “apprendistato per qualifica o diploma professionale” nasce per favorire l’inserimento di giovani che presentano un’età che va dai 15 ai 25 anni e che sono iscritti a un percorso scolastico e/o formativo.
L’obiettivo finale è il conseguimento di un titolo di studio di formazione secondaria di secondo grado tramite un percorso che prevede la partecipazione alla formazione esterna presso un apposito ente e a una interna che avviene presso il datore di lavoro. Questa si rivela infatti la base per garantire l’acquisizione delle competenze che favoriscono poi l’accesso nel mondo del lavoro.
Tra i diversi documenti necessari all’attivazione di un contratto di apprendistato di primo livello, non può mancare il “ protocollo formativo” che deve contenere i compiti assegnati agli enti di formazione e all’impresa ai fini della formazione dell’apprendista stesso. In aggiunta a tale modulo, vi è anche la stesura di un PFI (Piano Formativo Individuale) che va aggiornato nel corso del rapporto di lavoro, con gli obiettivi raggiunti strada facendo.
Le attività svolte e le competenze raggiunte che vengono indicate nel piano formativo saranno compilate in cooperazione dal tutor formativo e dal tutor aziendale che avranno anche a disposizione un “dossier individuale” da compilare lungo il percorso nel quale annoteranno le eventuali evidenze.
Le ore di attività effettivamente svolte saranno calcolate in base alle ore di prestazione lavorativa effettivamente svolte in aggiunta alle ore di formazione interna ed esterna.
Il termine del contratto di apprendistato di primo livello coincide principalmente con la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale, che determina il raggiungimento del titolo di studio.
L’ente formativo ha il compito di avvisare tempestivamente, tramite PEC, il datore di lavoro circa l’esito dell’esame sostenuto dal ragazzo. La comunicazione deve avvenire entro un arco di tempo non superiore a 3 giorni dalla data di pubblicazione e tale scadenza deve essere indicata nel protocollo tra datore di lavoro ed ente di formazione.
A partire da tale data, il datore di lavoro può dunque decidere se intende proseguire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se intende prorogare il contratto di apprendistato di primo livello, se intende trasformarlo in un contratto di apprendistato di secondo livello o se preferisce recedere il contratto.
Al soggetto assunto con contratto di apprendistato di primo livello è corrisposta la regolare retribuzione e sono, inoltre, riconosciute tutte le tutele previste in materia di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria.
È possibile l’assunzione di un apprendista di primo livello da parte di un datore di lavoro che abbia sede legale e/o operativa in una Regione diversa da quella dell’ente che eroga la formazione esterna.
Questi sono, in brevissima sintesi, i contenuti della corposa circolare del Ministero del Lavoro finalizzati con buona probabilità alla “promozione” di un contratto che al momento interessa una parte davvero solo minima di lavoratori (il rapporto di monitoraggio dell’Istituto per l’Analisi delle Politiche Pubbliche ha individuato, per l’anno formativo 2019/2020 l’attivazione del 2,7% degli apprendistati di primo livello rispetto al 96,90% dei contratti di tipo professionalizzante).
Autore: Alberto Bortoletto – Sistema Ratio Centro Studi Castelli