L’Inps, con la circolare 39/2022, ha fornito alcuni chiarimenti circa il contributo introdotto dalla legge di Bilancio 2021. Con il D.M. 12.10.2021, emanato dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, sono state emanate le disposizioni attuative dell’art. 1, cc. 365 e 366 L. 30.12.2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), che ha introdotto un contributo mensile in favore dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. Con la circolare 39/2022 l’Inps ha fornito le prime indicazioni tecniche circa l’erogazione del beneficio. L’art. 1, c. 365 L. 178/2020 ha previsto un contributo mensile per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il soggetto che richiede il contributo deve essere residente in Italia, deve possedere un indicatore ISEE non superiore a 3.000 euro e deve trovarsi nella situazione di disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale. In proposito, e ai fini che qui interessano: l i “nuclei familiari monoparentali” sono quelli caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli
con disabilità a carico; il genitore, per essere considerato “disoccupato”, deve essere privo d’impiego oppure avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 8.145 euro annui (4.800 euro annui se derivanti da lavoro autonomo);
l un “genitore monoreddito” è un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale (a tal fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali); in ogni caso, si prescinde dall’eventuale proprietà della casa di abitazione.
Il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano, mentre nel caso dei “nuclei familiari monoparentali” l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio. Sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro.
La domanda per il contributo ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’Inps dal 1.02 al 31.03 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica. In caso di accoglimento della domanda, il contributo sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità. Nel caso in cui il genitore abbia 2 o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a 300 euro mensili, nel caso di 2 figli, o a 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di 2. Solo ed esclusivamente per le domande presentate nell’anno 2022, il genitore richiedente può dichiarare espressamente di volere presentare domanda anche per l’anno 2021, attestando, per quest’ultimo, il possesso di tutti i requisiti previsti. L’istruttoria delle domande di competenza dell’anno 2021 verrà completata comunque entro l’anno 2022; entro il medesimo anno si provvederà al pagamento di tutte le mensilità maturate.
Autore: Giorgia Granati – Sistema Ratio Centro Studi Castelli